Ordinanza relativa agli obblighi e divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani

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Immagine dei cani Fonte: Comune di Strangolagalli

Con Ordinanza Sindacale n. 23 del 28.05.2024 si Ordina ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell’igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:
Disposizioni di carattere generale
- In base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
- Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all’esterno della stessa. Si invita inoltre a segnalare la presenza dell’animale mediante apposito cartello “Attenti al cane”.
- Se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone, con l’uso obbligatorio del guinzaglio e della museruola.
- Sui mezzi pubblici il trasporto di animali e disciplinato da apposito regolamento adottato dall’azienda che esercita il servizio.
- Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio d’istituto.
- Possono essere tenuti senza museruola, ma con guinzaglio, i cani guida per persone non vedenti.... 

In allegato l'Ordinanza integrale