Richiesta di intervento ai sensi dell’art. 10 L.R. 20 1997, n. 20, modificata dall’art. 33 L.R. 2/2007. Anno 2026. Riconoscimento/Rinnovo.

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📄 Richiesta di Intervento ai sensi dell’art. 10 L.R. 20/1997 – Anno 2026

(Riconoscimento / Rinnovo)
Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20, come modificata dall’art. 33 della L.R. 2/2007


A chi è rivolto

L’intervento è rivolto a persone in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 della L.R. 20/1997 e successive modificazioni.

Possono presentare domanda:

  • i cittadini residenti nel Comune;
  • i soggetti giĂ  beneficiari che devono presentare istanza di rinnovo per l’anno 2026;
  • i nuovi richiedenti in possesso dei requisiti sanitari e socio-economici previsti dalla normativa regionale.

Il beneficio è concesso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale vigente.


Come fare

Per richiedere il riconoscimento o il rinnovo del beneficio è necessario:

  1. Compilare l’apposito modulo disponibile:
    • sul sito istituzionale del Comune;
    • presso l’Ufficio Servizi Sociali.
  2. Allegare la documentazione richiesta.
  3. Presentare la domanda entro i termini indicati nell’avviso:
    • tramite PEC;
    • via email;
    • a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Le domande di rinnovo devono essere presentate nei termini stabiliti per garantire la continuitĂ  del beneficio.


Cosa serve

Per la presentazione della domanda occorrono:

  • Modulo compilato e firmato;
  • Documento di identitĂ  in corso di validitĂ ;
  • Certificazione sanitaria rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (per nuovi riconoscimenti o nei casi previsti);
  • Attestazione ISEE in corso di validitĂ  (se richiesta dalla normativa vigente);
  • Eventuale documentazione integrativa prevista dall’avviso.

L’Ufficio potrà richiedere ulteriori documenti ai fini dell’istruttoria.


Cosa si ottiene

L’istanza consente di ottenere:

  • il riconoscimento del beneficio economico previsto dall’art. 10 della L.R. 20/1997;
  • oppure il rinnovo del contributo per l’anno 2026.

L’importo e le modalità di erogazione sono determinati secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e nei limiti delle risorse disponibili.

L’esito della richiesta viene comunicato formalmente al richiedente.


Tempi e scadenze

  • Le domande devono essere presentate entro i termini indicati nell’avviso pubblico.
  • Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, salvo sospensioni per richieste di integrazione.
  • Le istanze di rinnovo presentate oltre i termini possono comportare la sospensione del beneficio.

Costi

La presentazione della domanda è gratuita.

Non sono previsti diritti di segreteria né imposta di bollo.

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